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D.Lgs. 81/08: opportunità, non stress!

Pubblicato in Stress lavoro correlato il 07.06.2010 - 11:39

La sicurezza, in Europa, oggi non si misura più soltanto in termini di elmetti, guanti e occhiali protettivi, ma anche in qualità delle relazioni, chiarezza di mission e vision, adesione ai valori aziendali, valorizzazione delle persone, prevenzione dello stress.

 Il 1° agosto 2010 scadranno i termini per effettuare la valutazione dei rischi stress lavoro correlato come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza).  A questa scadenza si è giunti dopo un lungo dibattito e un accurato lavoro iniziati in ambito europeo nel 2004, con l’obiettivo di ricreare un tessuto sociale e valoriale venuto spesso a disgregarsi in azienda. Con il termine “cultura della sicurezza”, più volte ribadito, il testo Unico vuole promuovere una maggior consapevolezza, in ambito aziendale, dell’essere tutti ‘‘cittadini’’ e quindi corresponsabili del benessere dell’istituzione in cui si lavora e di chiunque operi al suo interno.

 Il Testo Unico, parlando di sicurezza, amplia il campo di attenzione e a quegli aspetti delle persone (e non “risorse umane”, termine che non viene mai utilizzato nel decreto legislativo) invisibili e intangibili che però determinano sottilmente non solo la qualità del clima aziendale ma anche dei risultati finali; e quindi prende in esame ciò che potrebbe minare la sicurezza dei lavoratori su un piano più sottile, quello della salute emotiva, che spesso si riflette anche su quella fisica: lo stress.

L’articolo 28 amplia il campo di prevenzione dei rischi sul lavoro includendo anche il fattore stress e prescrive l’osservazione di dati quantitativi e, se necessario, qualitativi; ponendo l’attenzione su fattori sinora al margine della legge sulla sicurezza (ambienti e orario di lavoro, rispetto della dignità umana, condivisione degli obiettivi, valorizzazione delle persone, benessere/malessere in azienda, ecc.), ma oggi riconosciuti importanti non solo per il benessere del lavoratore, ma per il successo stesso dell’azienda.

 Questo obbligo di legge può diventare per le aziende un’occasione preziosa per acquisire informazioni su dati impalpabili ma determinanti per la riuscita della propria impresa e può stimolare una più ampia analisi su questioni organizzative e produttive per mettere in atto misure e strategie atte a migliorare l’ambiente di lavoro e il clima interno, rafforzando il coinvolgimento, il senso di appartenenza e la motivazione.

 “Cultura della sicurezza” al suo livello più ampio, vuole anche dire acquisire quelle conoscenze necessarie all’acquisizione di un metodo di lavoro e allo sviluppo di capacità proattive nell’ambito aziendale – avanzare proposte e proporre nuove soluzioni – e capacità relazionali, per migliorare relazioni interpersonali e abilità comunicative con immediati benefici per il clima aziendale e la coesione del gruppo. “Cultura della sicurezza” vuole quindi anche dire sviluppare contemporaneamente due qualità che solo apparentemente sembrano in contrasto tra loro: autonomia e interdipendenza imprescindibili per lo sviluppo di una cultura aziendale di successo, capace di affrontare efficacemente un mondo in trasformazione. 

 

Come avviene la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato?

In assenza delle linee guida ufficiali, molti stanno facendo riferimento alle linee guida regionali, in particolare quelle di Lombardia e Toscana.

Il primo passo è la valutazione dei dati oggettivi, che deve avvenire per gruppi omogenei, con strumenti di comprovata validità e in compartecipazione con datore di lavoro rspp, rls, medico competente ed eventualmente un consulente esterno appositamente preparato (psicologo, sociologo, counselor o formatore per la sicurezza). L’Ispesl (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ), su richiesta, mette a diposizione un ottimo strumento a questo fine. L’autocertificazione è possibile solo per aziende al di sotto dei 10 dipendenti.

Il secondo passo – secondo alcuni necessario solo se, dalla prima rilevazione, il margine di rischio non è risultato “basso”, secondo altri va effettuato comunque – è la valutazione dei dati soggettivi, con questionari anonimi (anche in questo caso, di comprovata validità), interviste e focus group.

Dopo la rilevazione e l’analisi dei dati, viene compilato l’allegato tecnico, da includere nel DVR e viene presentata al datore di lavoro l’elenco delle azioni correttive e/o preventive da intraprendere.

Dopo la scadenza del 1° agosto sono previsti  controlli ASL e sanzioni in caso di inadempienza.

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