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La firma della busta paga come quietanza non priva la donna delle pulizie del diritto di chiedere gli stipendi non pagati

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La firma della busta paga a titolo di quietanza da parte della donna delle pulizie non priva quest’ultima del diritto ad ulteriori pretese retributive; la sottoscrizione della busta paga, infatti, non ha valore confessorio.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 14411 depositata in data 30.06.2011, con la quale ha rigettato il ricorso del datore di lavoro di Tizia, che lavorava presso quest’ultimo come donna delle pulizie.
Il datore di lavoro aveva fatto firmare a Tizia, a titolo di quietanza, le buste paga; quest’ultima, tuttavia, era riuscita a dimostrare a mezzo di prova testimoniale di vantare un credito superiore nei confronti del datore di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, la sottoscrizione delle buste paga ha soltanto valore di attestazione dell’esattezza delle somme conteggiate.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che “appare assolutamente corretta la decisione della Corte territoriale di ritenere che la sottoscrizione dei prospetti paga per quietanza non aveva valore confessorio e non poteva impedire alla lavoratrice di azionare le sue pretese retributive, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all’esercizio dei diritti, come riscontrata, peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell’interrogatorio formale del primo grado di giudizio”.
Si tratta di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, per il quale non risultano precedenti.
Roma, 5 luglio 2011               Avv. Daniela Conte
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Le norme del nuovo “Collegato lavoro” sono lesive del diritto al lavoro

Il neo – approvato “Collegato lavoro” è stato “bocciato” dalla Suprema Corte di Cassazione. Con ordinanza n. 2112 del 28.01.2011 della 4^ Sez. Civile, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato “non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 5 e 6, l. 4 novembre 2010 n. 183, con riferimento agli artt. 3,4,24, 111 e 117 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso”. Si premette, per amore di precisione, che nel dispositivo c’è un errore: la Corte di Cassazione intendeva riferirsi all’art. 32, commi 5 e 6, della L. 4.11.2010 n. 183, che stabiliscono: “5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta”“.

Secondo i Giudici di legittimità “il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell’inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso futuro e incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch’esse non esattamente prevedibili”.

Gli ermellini hanno precisato che l’indennità prevista dall’art. 32 sopra cit. non può essere paragonata a quella prevista dall’art. 8 L. 15.07.1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), perchè il diritto all’indennità esclude il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro; di conseguenza, la norma non è riferibile al risarcimento di un danno che deriva dall’attuazione di un rapporto di durata – il cui ammontare aumenta con il trascorrere del tempo -.

Ancora, nell’ordinanza in commento si legge che un’indennità non proporzionata rispetto all’ammontare del danno può indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento (prolungando il processo oppure sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna). Pertanto, a parere della Suprema Corte “risulta vanificato il diritto del cittadino al lavoro (art. 4 Cost.) e nuoce all’effettività della tutela giurisdizionale, con danno che aumenta con la durata del processo, in contrasto con il principio affermato da qualsiasi secolare dottrina processualista, oggi espresso dagli artt. 24 e 111, secondo comma, cost., e che esige l’esatta, per quanto materialmente possibile, corrispondenza tra la perdita conseguita alla lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale“.

La Corte di Cassazione ha ravvisato, altresì, un contrasto con l’art. 117, 1^ comma, Cost. perchè vi sarebbe un’illegittima intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla decisione di una singola controversia, in violazione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di ogni persona al giusto processo (ratificata dall’Italia con la sottoscrizione della Convenzione medesima).

Per questi motivi, la Suprema Corte ha sospeso il processo in corso e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Adesso non resta che attendere la decisione di quest’ultima.

Roma, 29.01.2011                                                                Avv. Daniela Conte

Sul licenziamento “doppio” nelle aziende con più di 15 dipendenti è scontro tra i giudici della Cassazione

di webmaster - pubblicato in Lavoro, Licenziamento il 09.01.2011 - 22:49

Cassazione-lavoro-legittimo-il-licenziamento-disciplinare-del-lavoratore-per-scarso-rendimento_mediumLa Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1244  del 20.01.2011 ha stabilito che è legittimo il licenziamento “doppio” del lavoratore all’interno di aziende con più di 15 dipendemti, dove il rapporto di lavoro è caratterizzato da “stabilità reale”. Il Collegio giudicante ha ritenuto, in sostanza, che nell’ipotesi in cui un lavoratore sia stato illegittimamente licenziato, il rapporto lavorativo subisce un interruzione di fatto, che non incide sulla sua continuità; di conseguenza, è legittimo un secondo licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo, purchè fondato su una ragione diversa da quella che ha dato luogo al primo licenziamento. L’effetto estintivo del rapporto di lavoro decorrerà, nell’ipotesi di impugnazione, soltanto dal secondo recesso.

Questa decisione ha sollevato un contrasto tra i Giudici della Suprema Corte di legittimità, perchè sul punto vi sono due orientamenti tra loro contrapposti:

1) un primo orientamento, che è quello seguito dal Collegio giudicante;

2) un secondo orientamento, il quale ritiene che “il licenziamento intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, costituisca un negozio risolutivo del rapporto laddove sia applicabile la tutela reale: un secondo licenziamento intimato in anticipo rispetto all’annullamento del primo sarebbe privo di effetti perché relativo a un rapporto non più esistente“.

Secondo i Giudici che hanno redatto la sentenza che si segnala, quest’ultimo orientamento enfatizza il testo dell’art, 18 dello Statuto dei lavoratori senza tener conto del significato complessivo della norma. E lo scontro tra i Giudici continua.

Roma, 21.01.2011                                                                               Avv. Daniela Conte